27 Luglio 2024
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Esibizione del certificato di assicurazione: anche in forma digitale o stampa non originale

250_certificato-di-assicurazione-ancora-obbligatorio-in-auto-370x230Già in precedenza ci eravamo occupati delle novità intervenute in materia di onere di esibizione dei documenti assicurativi in sede di controllo su strada (vai all’articolo precedente: http://www.cseautotrasporto.it/it/news/Pu%C3%B2-la-polizia-stradale-chiedere-di-esibire-il-tagliandino-di-assicurazione-e-il-contratto-di-assicurazione-Facciamo-chiarezza._69.htm): a seguito del venir meno, a decorrere dal 18.10.2015 dell’obbligo di esposizione sul veicolo del contrassegno di assicurazione, rimaneva comunque l’obbligo, in capo al conducente, di esibire, a richiesta degli organi di controllo, lo stesso “tagliandino”, che, quindi, doveva essere mantenuto a bordo del veicolo, anche se non più esposto sul parabrezza, nonché del certificato di assicurazione stesso rilasciato dalla compagnia assicurativa.

Recentissimamente, in data 1 settembre 2016, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare n. Prot. 300/A/5931/16/106/15 ha precisato che il certificato assicurativo può essere esibito anche in formato digitale o mediante stampa non originale del formato digitale stesso, senza incorrere in sanzioni per mancata esibizione dell’originale.
Ciò in un’ottica di adeguamento al provvedimento IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) n. 41 del 22 dicembre 2015, che ha modificato il precedente regolamento IVASS in materia di rilascio e caratteristiche del certificato di assicurazione prevedendo che “la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso […] su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”.
Pertanto, il conducente, in sede di controllo, ben potrà esibire anche un certificato di assicurazione su supporto digitale o una stampa del formato digitale, senza incorrere nel rischio di sanzioni per il mancato possesso ed esibizione del certificato originale, o senza che ne venga richiesta la successiva esibizione in originale.
In allegato la circolare esplicativa.
Di: AVV. MICHELA CHERUBIN

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