19 Marzo 2024
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Esonero contributivo per assunzioni: l’INPS chiarisce quando è escluso

tir 3La legge di Stabilità 2016 ha prorogato, anche se riducendolo, l’esonero contributivo per le assunzioni effettuate nel 2016, siano esse nuove sia quelle derivante da stabilizzazioni a tempo indeterminato (escluse quelle con contratto di apprendistato). L’esonero consiste in una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (fatta eccezione per quelli Inail) del 40% del loro ammontare per due anni dalla data di assunzione, fino a un tetto massimo di 3.250 euro su base annua, somma da ricalcolare ovviamente in caso di part time.

L’agevolazione può essere sospesa soltanto nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ove è consentito il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

L’INPS, con circolare del 29 marzo 2016, n. 57, specifica innanzi tutto che la legge è in vigore dal 1° gennaio 2016 e quindi le aziende UniEmens e i datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche che hanno, nei primi tre mesi dell’anno, già assunto lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo possono recuperare i benefici contributivi pregressi con le denunce dei mesi di aprile e maggio 2016.

Inoltre, lo stesso istituto indica alcuni casi di esclusione dall’esonero che riguardano in particolare:

  • le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti erano già occupati a tempo indeterminato (anche in apprendistato);

  • le assunzioni di lavoratori per i quali l’azienda abbia già beneficiato dell’esonero in una precedente assunzione a tempo indeterminato;

  • le assunzioni di lavoratori che risultavano già occupati sulla base di un contratto a tempo interminato in società collegate o controllate dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015.

Inoltre, per fruire dell’incentivo, bisogna rispettate un’altra serie di condizioni praticamente corrispondente a quelle previste nel 2015, mentre non si possono cumulare con tale esonero altre forme di riduzione delle aliquote di finanziamento, mentre è possibile il cumulo con incentivi di natura economica.

Al fine di semplificare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens).

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