Fatturazione elettronica: Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate,ha fornito degli importanti chiarimenti riguardanti la fatturazione elettronica. Più nello specifico, i chiarimenti introdotti dalle Entrate riguardano
1. Data di emissione della fattura e data di effettuazione dell’operazione;
2. Annotazione delle fatture emesse
3. Sanzioni;
4. Esterometro;
5. Imposta di bollo.
Rispetto al primo punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune prescrizioni che saranno efficaci dal 1°luglio riguardanti:
- l’emissione della fattura immediata entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (rispetto al termine temporale delle ore 24,00 dello stesso giorno, come avviene oggi), determinata ai sensi dell’art.6 del Testo Unico Iva;
- indicazione in fattura della data di cessione dei beni o della prestazione di servizi o in cui è stato corrisposto (in tutto o in parte) il corrispettivo, purché la data stessa sia diversa da quella di emissione della fattura.
Le Entrate hanno stabilito che la data della fattura elettronica (riportata nel file Xml nella sezione “Dati Generali” nel campo “Data”) è quella del giorno di effettuazione dell’operazione indipendentemente dalla data di creazione della fattura e di trasmissione della stessa allo SdI (Sistema di Interscambio), la quale, in ogni caso, deve avvenire nei termini previsti dalla legge (dal 1° luglio entro 10 giorni per le fatture immediate e non più entro le ore 24 del giorno stesso).La circolare, a mero titolo esemplificativo, stabilisce che a fronte di una cessione effettuata il 28 settembre 2019, nel tracciato Xml della fattura dovrà essere indicata tale data sebbene la fattura stessa venga generata e trasmesso allo SdI nei 10 giorni successivi (nel caso dell’esempio l’8 ottobre 2019).Lo stesso principio è applicato nel caso di fatture differite. Infatti, qualora siano state eseguite più prestazioni nei confronti di un unico committente nello stesso mese solare (o il trimestre, nel caso degli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà prevista dall’art.74, comma 4 del T.U Iva) per le quali venga emessa un’unica fattura riepilogativa, la data che dovrà essere indicata nel tracciato Xml sarà quella dell’ultima operazione effettuata.Le Entrate, a titolo esemplificativo, evidenziano come nel caso di tre cessioni avvenute il 2-10 e 28 settembre 2019, nei confronti dello stesso soggetto, sia consentito emettere una sola fattura (entro il 15 del mese successivo), valorizzando il campo “Data” con quella dell’ultima operazione (il 28 settembre appunto).In presenza di fatture cartacee o elettroniche inviate mediante canali diversi dal Sistema di Interscambio, emesse nei 10 giorni successivi dalla data dell’operazione, il documento dovrà riportare sempre entrambe le date.Quanto al secondo punto dell’elenco sopracitato, quello inerente le annotazioni delle fatture emesse, l’Agenzia ha precisato che la data della fattura elettronica riportata nel tracciato Xml (cioè la data di effettuazione dell’operazione) è quella da riportare nel registro delle fatture emesse, anche qualora si sia in presenza di fattura cartacea o extra SdI.Seguendo l’esempio precedente, l’Agenzia ha dichiarato che in presenza di una fattura emessa da un contribuente l’8 Ottobre 2019 e riferita ad un’operazione del 28 settembre, la registrazione andrà fatta entro il 15 Ottobre mentre l’IVA entrerà nella liquidazione del mese di settembre (quindi 16 Ottobre successivo).Riguardo al terzo punto dell’elenco inziale, invece, dal prossimo 1° luglio scatteranno le sanzioni legate al mancato utilizzo della fatturazione elettronica. Fino al 30 giugno 2019 è in vigore una moratoria che opera in maniera totale in caso di emissione tardiva della fattura entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA, oppure una riduzione dell’80% in caso di emissione entro il termine di svolgimento della liquidazione IVA del periodo successivo.
A questo proposito le Entrate hanno precisato che:
- la moratoria non interessa le sanzioni legate al mancato versamento IVA da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, così come non interessa le sanzioni in materia di corretta tenuta e conservazioni di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge;
- Fino al prossimo 30 giugno la riduzione o disapplicazione delle sanzioni si applica a tutti i contribuenti (mensili e trimestrali);
- Per i contribuenti mensili l’estensione fino al 30 settembre della riduzione dell’80% si applica alle operazioni effettuate fino a quella scadenza (es, con emissione della fattura entro il 16 Novembre prossimo);
- Per i contribuenti trimestrali, il 16 novembre p.v. è il termine ultimo per poter beneficiare della sopracitata riduzione, per le irregolarità in tema di fatturazione relative al secondo trimestre 2019.
La nota dell’Agenzia ricorda anche che sono tenuti all’invio del cosiddetto “esterometro” tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ed obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI; ciò significa che restano esonerati coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario. La circolare, inoltre, effettua alcuni esempi sull’applicazione della sanzione legata al mancato invio della comunicazione, il cui importo è fissato dall’art.11, comma 2-quater del Dlgs n.471 del 1997, in “euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati”.
Riguardo l’ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’avvento della fattura elettronica non ha modificato i presupposti per l’applicazione del bollo sulle fatture, di importo pari a 2,00 euro e per le fatture elettroniche, emesse in ciascun trimestre solare, la scadenza del termine di pagamento è stata individuata nel giorno 20 del primo mese successivo (per l’anno in corso quindi il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre 2019 e il 20 gennaio 2020). Tutti i contribuenti sono tenuti a verificare gli importi proposti dall’Agenzia e ad eseguire le integrazioni necessarie. Per il pagamento del bollo, oltre a sussistere una responsabilità in solido tra tutti i soggetti coinvolti (ossia chi forma il documento e colui che lo riceve o ne fa uso), l’assolvimento dell’imposta prescinde dalla soggettività IVA; di conseguenza sono obbligati principali al pagamento anche tutti coloro che hanno tale soggettività, in quanto traslata su altri per specifica previsione di legge. È questo il caso del Gruppo IVA in cui il singolo membro che emette il documento, anche se sfornito di soggettività passiva, risulterà obbligato principale all’assolvimento dell’imposta ed il Gruppo che si avvalga della fattura obbligato in solido. Nella eventualità opposta, vale a dire di formazione del documento da parte del rappresentante del Gruppo, sarà quest’ultimo l’obbligato principale ed il singolo membro l’obbligato in solido.