27 Luglio 2024
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L’Albo Gestori Ambientali rivede le norme per i responsabili tecnici

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali, ha proceduto, nelle scorse settimane, a una verifica sulla necessità di integrazioni e/o modifiche alle proprie deliberazioni degli scorsi anni, in ordine alle modalità ed ai contenuti delle prove di verifica dei Responsabili tecnici, di cui agli artt.12 e 13 del decreto n.120/2014.

Nel corso della verifica, con Deliberazione n.3 del 25 giugno 2019, il Comitato ha apportato modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 riguardanti i requisiti del responsabile tecnico.

Le modifiche riguardano, in particolare, le materie ed ai contenuti delle verifiche quinquennali.
Le novità riguardano i seguenti aspetti:
– il responsabile tecnico può sostenere le verifiche relative ai soli ulteriori moduli di specializzazione la cui validità è di 5 anni dal loro superamento;
– è consentita la possibilità di partecipare – nella stessa sessione di verifica – ad un massimo di 3 moduli;
– allo scadere del quinquennio, qualora il soggetto non abbia superato la verifica di aggiornamento relativa al modulo obbligatorio per tutte le categorie (“modulo base”) perde il requisito dell’idoneità anche nei casi in cui sia ancora in corso di validità quinquennale l’idoneità relativa ad 1 o più moduli di specializzazione.
Successivamente, sempre il 25 giugno 2019, con Delibera n.4, ha apportato anche concrete modifiche relative ai criteri e modalità di svolgimento delle verifiche del responsabile tecnico, alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni.
Tale Deliberazione – che entrerà in vigore il 19 luglio prossimo – detta nuove disposizioni ed abroga le Deliberazioni n. 7 e n.10 del 2017, per quel che attiene a:
➢ le sedi e le date delle verifiche per i responsabili tecnici vengono pubblicate entro il 30 novembre dell’anno precedente, sul sito istituzionale dell’Albo gestori ambientali (www.albonazionalegestoriambientali.it) (art. 1);
➢ domanda di iscrizione alle verifiche, modalità di invio e ammissibilità (art. 2);
➢ commissione di esame (art. 3);
➢ svolgimento delle verifiche e attribuzione punteggi (art. 4);
➢ medesime ed i punteggi,
➢ diario delle verifiche (art. 5);
➢ candidati idonei (art. 6).
Viene data, infine, la possibilità anche a chi ha conseguito l’idoneità iniziale prima dell’entrata in vigore della presente Deliberazione, di iscriversi alle verifiche per ulteriori moduli specialistici mancanti, senza dover nuovamente sostenere il modulo obbligatorio.

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