5 Dicembre 2024
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Ferrobonus: In vigore il regolamento per l’erogazione dei contributi

Il 21 ottobre 2023 entrerà in vigore il regolamento per l’erogazione dei contributi per il trasporto combinato strada-rotaia (ferrobonus) dal 2023 al 2026. Lo stabilisce il testo della norma, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 234 del 6 ottobre 2023. Lo stanziamento approvato è di 22 milioni di euro l’anno, che saranno erogati dalla società del ministero dei Trasporti Ram Spa. Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e nei 45 giorni successivi il ministero dei Trasporti comunicherà alle imprese se la richiesta è stata ammessa.

L’articolo 4 del regolamento stabilisce che “possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo nonché, a condizioni di reciprocità, le imprese utenti di servizi ferroviarie e gli operatori del trasporto combinato aventi sede in Svizzera, costituiti in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative”.

Il testo precisa poi che “l’incentivo di cui al presente regolamento è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi”. Tali imprese devono dimostrare tre impegni. Nel primo devono dimostrare che almeno nel primo anno dall’entrata in vigore del regolamento hanno prodotto “un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020”.

Il secondo impegno è aumentare nei dodici mesi consecutivi e successivi all’entrata in vigore del regolamento “il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020”. Il terzo è mantenere nei dodici mesi successivi all’ultima annualità d’incentivazione “un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020”.

Il contributo dipende dal valore di treni*km svolti nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento, fino a un massimo di 2,5 euro per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato. Questo valore può comunque essere adeguato. Non sono considerati i treni con percorrenza inferiore a 150 chilometri, tranne quelli che operano tra un porto e un interporto. Inoltre, la trazione non elettrica è strettamente limitata ai raccordi che assicurano la continuità operativa del percorso su ferrovia.

L’articolo sei impone che “i beneficiari, che sono operatori del trasporto combinato, sono tenuti a ribaltare almeno il 50 per cento del contributo a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di trasporto ferroviario oggetto del contributo medesimo”. Tali clienti devono essere iscritti all’Albo degli autotrasportatori. Il ribaltamento del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dal suo ricevimento, “sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati”.

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