19 Marzo 2024
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In Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni sul sistema di interscambio di Pallet

In Gazzetta Ufficiale la legge n. 51 del 20 maggio 2022, che converte il dl 21/2022 e contiene disposizioni sul sistema di interscambio di pallet e altri temi collegati.
In particolare, l’art.17 bis si occupa dell’istituzione del sistema di interscambio di pallet, illustrandone le finalità e le definizioni, mentre l’art.17 ter disciplina il sistema stesso.

In base alle nuove norme il destinatario della merce trasportata su pallet è obbligato a restituire al proprietario/committente un numero di pallet uguale a quello ricevuto, dello stesso tipo e della stessa qualità (o comunque equiparabile per stato di conservazione a quello ricevuto).
L’obbligo di restituzione insiste quindi sempre sul destinatario della mercea meno che non esista una lettera di manleva scritta da parte del proprietario/committente della merce e dei pallet. Ricordiamo che la manleva è una dichiarazione unilaterale con cui un soggetto (manlevante) si obbliga a tenere indenne un altro soggetto (manlevato) da eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento di un’attività.
La tipologia di pallet da scambiare è indicata sul documento di trasporto e non è modificabile da parte del destinatario della merce.

Nel caso che l’interscambio contestuale dei pallet non sia possibilechi riceve la merce emette un voucher  digitale o cartaceo – che contiene i seguenti dati: l’emittente il voucher; il beneficiario (proprietario/committente); il tipo e la quantità dei pallet; la data del voucher; la firma dell’emittente.
Il voucher costituisce un titolo di credito improprio cedibile a terzi e a esso si applica la disciplina dell’art.1992 del Codice civile («Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto»).

 -Se poi sul voucher mancano i requisiti sopra descritti, il possessore del voucher stesso ha il diritto di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun palletmoltiplicato per il numero di pallet.

 – Nel caso invece in cui non vengano riconsegnati uno o più pallet entro 6 mesi dalla data del voucher, scatta l’obbligo del pagamento – da parte del soggetto obbligato alla restituzione – di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.

La legge stabilisce che ogni patto contrario alle norme dell’art.17 bis e 17 ter è nullo.
Il valore di mercato del pallet usato è stabilito con decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), che provvede anche all’aggiornamento del valore secondo una tempistica prestabilita ed è competente per l’attività di vigilanza e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio, anche al fine di ridurne al minimo l’impatto ambientale.

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