8 Maggio 2024
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INPS: Chiarimenti sulla cassa integrazione per Covid-19

L’Inps, con la circolare 84 dello scorso 10 luglio, è tornata, con ulteriori istruzioni, sul tema della cassa integrazione, cercando di fare ordine tra tutti gli interventi normativi che si sono succeduti a riguardo.

La speciale “ Cassa Integrazione per Covid-19” era stata introdotta dal decreto legge n.18 “Cura Italia”, nel mese di marzo 2020, per un periodo non superiore a 9 settimane .

Successivamente, il D.L 34/2020 “Rilancio” ne ha determinato la proroga per ulteriori 9 settimane prevedendo la possibilità di fruizione frazionata di 5 settimane entro il 31 agosto ed ulteriori 4 settimane fruibili per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

Infine (per ora) il DL del 16 Giugno n.52, ha stabilito che le imprese potessero fruire delle ulteriori 4 settimane senza dover attendere il mese di settembre, ma sempre per un totale di 18 settimane

Le imprese che avessero tuttavia voluto utilizzare tali previsioni dovevano dimostrare di aver completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale.

L’INPS precisa, inoltre, che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.

La Circolare  ricorda che l’Istituto, con il messaggio n 2101 del 21 maggio 2020, ha operato una sostanziale semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda” e conla compilazione di uno specifico file Excel da utilizzare per i calcoli dei residui.

Il file Excel deve essere convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda a titolo di autocertificazione.

I predetti file, precisa l’INPS, costituiscono parte integrante della domanda di concessione della prestazione e, pertanto, sono resi ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.

Dal numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda, come dimostra la Circolare 84 presentando due casi esemplificativi.

Il DL n.52/20, come ricordato, ha stabilito che tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Le aziende che abbiano esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza. Si tratta, in particolare, di CIGO, FIS e, per le imprese agricole, la CISOA.

Riguardo all’integrazione salariale ordinaria CIGO, ai fini della relativa richiesta, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016. A scopo esemplificativo, l’INPS ricorda che è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica.

Alle richieste di CIGO si applicano tutti i limiti di fruizione che disciplinano l’integrazione salariale ordinaria:

  • 52 settimane nel biennio mobile;
  • 1/3 delle ore lavorabili;
  • durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile;
  • il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni;
  • l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale,
  • gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale.

Tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.

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