27 Luglio 2024
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La riforma doganale avrà un impatto anche sui trasporti terrestri

A giugno entrerà in vigore la terza e ultima fase del processo di riforma del sistema doganale per la sicurezza delle merci in Europa, fase che coinvolgerà le merci trasportate per via marittima, ferroviaria e terrestre.

La riforma, iniziata nel 2021, prevede la modifica del sistema trans-europeo Import Control System, con l’implementazione Import Control System 2 (ICS2) che consente alle autorità doganali una più puntuale identificazione delle minacce, grazie ad un flusso informativo integrato con i dati di più attori della catena logistica.

L’implementazione di ICS2 ha coinvolto gli operatori economici in modo graduale: dal 15 marzo 2021 gli operatori postali e corrieri espresso per via aerea; dal 1° marzo 2023 l’obbligatorietà di adesione a ICS2 ha riguardato tutte le merci in ingresso nel territorio doganale dell’Unione trasportate per via aerea e dal 1° marzo 2024 i nuovi obblighi saranno estesi anche a tutte le merci trasportate per via marittima, ferroviaria e terrestre.

Tuttavia, a seguito delle difficoltà riscontrate nell’adeguarsi al sistema da parte di alcuni Stati membri, la Commissione ha deciso di concedere a 12 Stati una deroga all’ingresso in ICS2 fino al 30 giugno 2023. A seconda della tipologia di operatore economico la Commissione ha previsto una finestra temporale per l’adesione al sistema, da richiedere allo Stato che ha rilasciato il codice EORI dell’operatore. Gli operatori registrati in Italia possono beneficiare della finestra temporale richiedendolo espressamente entro il 13 febbraio 2023.

Ma in cosa consiste nel dettaglio l’ICS2? L’analisi del rischio della merce viene effettuata sulla base di una dichiarazione, la Entry Summary Declaration (ENS), che gli operatori logistici devono trasmettere prima dell’arrivo, tramite un’interfaccia unica denominata Shared Trader Interface (STI). Le ENS vengono depositate in un database centralizzato europeo, il Central Repository (CR), che dialoga con lo Stato membro responsabile e con eventuali Stati membri coinvolti, in modo da ottenere una gestione ottimizzata del rischio. La quantità di dati obbligatori prevista dall’ICS2 è inoltre aumentata rispetto al set minimo previsto da ICS1.

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