19 Marzo 2024
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L’azione diretta nell’autotrasporto è legittima: lo stabilisce la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 29 ottobre n. 226, in merito ai ricorsi di incostituzionalità presentati dal giudice di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale di Pesaro, ha decretato legittima l’azione diretta che, quindi, continua a restare in vigore. L’azione diretta, prevista dall’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, consente ad un subvettore non pagato di rivolgersi direttamente alla filiera di trasporto che ha commissionato il lavoro per ottenere quanto dovuto dal committente o comunque da chi ha commissionato il trasporto. Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha voluto tutelare i diritti dei lavoratori definendo legittima l’azione diretta nell’autotrasporto.

I ricorsi presentati dal giudice di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale di Pesaro in realtà non facevano riferimento ad un caso specifico, quanto piuttosto alla modalità in cui la disposizione è stata introdotta a suo tempo nell’ordinamento. Nello specifico i ricorsi facevano riferimento al momento della conversione di un decreto legge che trattava altre tematiche; tra queste, la crisi dell’azienda di navigazione Tirrenia, che doveva essere affrontata in maniera urgente e tempestiva per salvaguardare la regolarità del trasporto pubblico marittimo.

I giudici hanno quindi ritenuto di dover ispezionare l’articolo 7-ter per valutare se potesse essere in contrasto con l’art. 77 secondo comma della Costituzione, che offre al governo la possibilità di adottare, in casi straordinari e di emergenza, provvedimenti provvisori aventi forza di legge da presentare alle Camere per la conversione. Sostanzialmente spetta al Parlamento approvare le leggi in Italia, ma il governo può presentarle sotto forma di decreto legge a patto che ci siano motivazioni di straordinaria urgenza e che la conversione del decreto in legge sia comunque affidata al Parlamento entro 60 giorni.

La Corte Costituzionale, dopo aver analizzato la questione, si è pronunciata a favore dell’azione diretta. La sentenza ritiene che, anche se la legge di conversione non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell’atto con forza di legge, il contenuto difforme presentato in sede di conversione viola le norme costituzionali solo se queste disposizioni sono “estranee” o “intruse”, cioè destinate ad interrompere qualsiasi relazione tra il decreto legge e la legge di conversione.

La materia analizzata è stata il trasporto e, di conseguenza, tale sentenza è stata presa nell’ottica di un intervento a favore delle imprese di autotrasporto, in modo particolare dei vettori finali nell’ambito del trasporto di merci su strada.

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