26 Aprile 2024
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MIMS: nuove proroghe per le scadenze di Patenti e CQC

A causa delle misure legate alla crisi pandemica e al protrarsi del conseguente stato di emergenza, sono state disposte diverse misure che prorogano la scadenza dei documenti che abilitano alla guida come le patenti e le CQC.

In seguito all’ulteriore proroga dello stato d’emergenza fino al 31 luglio 2021, stabilita da un recente decreto legge, viene estesa automaticamente la validità di alcune patenti e abilitazioni con la circolare del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità del 27 aprile 2021 con tutte le nuove scadenze.

La disciplina nazionale della proroga al 2021 delle patenti di guida è stata coordinata con il nuovo Regolamento UE 2021/267 dello scorso 16 febbraio, che sull’intero territorio UE/SEE ha esteso di 10 mesi la validità delle patenti in scadenza o scadute dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 e di ulteriori 6 mesi, e comunque non oltre il 1° luglio 2021, la validità delle patenti che hanno già usufruito della proroga di 7 mesi stabilita dal precedente Regolamento UE 2020/698 e la cui scadenza era o sarebbe prevista tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE, eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia, e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:

– scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi (7 + 6) a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;

– scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1° luglio 2021);

– scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

Mentre per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021;

– scadenza originaria dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;

– scadenza originaria dal 1° al 31 luglio 2021: proroga fino al 29 ottobre 2021.

La validità come documento di riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021, è prorogata solo fino al 30 aprile 2021. Mentre la validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. 

Sono stati sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Il termine di 6 mesi per superare l’esame di teoria della patente, decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente stessa, è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida (foglio rosa) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, sono prorogate fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza per il Coronavirus, che al momento è fissata al 31 luglio 2021. Di conseguenza la validità dei fogli rosa è per adesso estesa al 29 ottobre 2021, al netto di una possibile ulteriore estensione dello stato di emergenza.

Inoltre ai fini del computo dei termini di 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2021. Pertanto i candidati che ne hanno titolo, il cui ‘foglio rosa’ è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 (prorogato al 29 ottobre 2021), hanno, a decorrere dal 30 ottobre 2021, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

Con il Regolamento UE 2021/267 sono state ulteriormente prorogate, causa Covid, anche le scadenze delle carte di qualificazione del conducente (CQC) e dei certificati di abilitazione professionale (CAP).

In particolare, per la circolazione su tutto il territorio UE/SEE, eccetto l’Italia, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro UE/SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità dei documenti CQC è così prorogata:

– scadenza originaria dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020: proroga di 13 mesi (7 + 6) a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;

– scadenza originaria dal 1° giugno 2020 al 31 agosto 2020: proroga fino al 1° luglio 2021 (7 + 6 ma non oltre il 1° luglio 2021);

– scadenza originaria dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente.

Per la sola circolazione sul suolo italiano, la validità dei documenti CQC rilasciati in Italia è così prorogata:

– scadenza originaria dal 31 gennaio 2020 al 29 dicembre 2020: proroga al 29 ottobre 2021;

– scadenza originaria dal 30 dicembre 2020 al 30 giugno 2021: proroga di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza riportata sulla patente;

– scadenza originaria dal 1° al 31 luglio 2021: proroga fino al 29 ottobre 2021.

Gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.), in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, e quindi attualmente fino al 29 ottobre 2021.

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