27 Luglio 2024
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Semplificazione targa prova: pubblicato il nuovo regolamento

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio è stato pubblicato il DPR n.229/2023 che ha apportato alcune modifiche al DPR n.474/2001 in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (targa prova).

Il nuovo testo prevede che il numero massimo di autorizzazioni/targhe prova che possono essere rilasciate sia pari ad una ogni 5 dipendenti/collaboratori stabili, con un massimo di 100 unità e che il rilascio avvenga a cura degli UMC anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L’autorizzazione/targa ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi 6 mesi dalla sua scadenza; essa va restituita entro 10 giorni dalla scadenza e la mancata restituzione viene comunicata agli organi di polizia stradale per il ritiro. La revoca avviene da parte degli UMC al venire meno dei requisiti del titolare.

Le modalità di rilascio, rinnovo e di revoca sono stabilite dal MIT entro 4 mesi dall’entrata in vigore della disposizione.

Inoltre: la titolarità dell’autorizzazione/targa è personale e non è cedibile a terzi;

la targa consente la circolazione in territorio italiano – salvo accordi di reciprocità con altri Stati – di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo del veicolo;

sul veicolo deve essere presente il titolare della autorizzazione/targa; in alternativa uno dei dipendenti/collaboratori muniti di apposita delega ovvero un dipendente di società controllata o collegata munito di delega che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare della stessa;

la targa prova apposta su un veicolo immatricolato deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo ben visibile e tale da non oscurare la targa di immatricolazione o quella ripetitrice (laddove prevista) che durante la circolazione non possono essere rimosse.

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