5 Dicembre 2024
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Subvezione: Chi esegue il trasporto ha diritto all’Azione Diretta

Nell’ambito di un recente giudizio avanti al Tribunale di Milano patrocinato da Margiotta & Partners Studio Legale a sostegno di un vettore tedesco, il Giudice Monocratico dr.ssa Palo ha emesso un’interessante sentenza nelle cui motivazioni ha analizzato, anche alla luce di precedente giurisprudenza, taluni requisiti che sottendono l’esperibilità dell’azione diretta ex art 7 ter del D.Lgs. 286/2005 da parte del subvettore.

Come ormai noto in quanto vigente da ormai diversi anni, il richiamato articolo dispone che “Il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.”

La norma ha trovato, dalla sua entrata in vigore nel 2010, alcuni diversi momenti applicativi da parte della giurisprudenza, passando da una iniziale interpretazione estensiva che ammetteva l’esercizio dell’azione diretta da parte di tutti i subvettori coinvolti nella filiera, a prescindere dall’esecuzione effettiva o meno delle attività di trasporto e dunque anche a quelli “intermedi”, ad un’interpretazione molto rigorosa in forza della quale attualmente si ritiene unanimemente che il solo vettore effettivo sia portatore di tale diritto.

Nell’ambito di tali contenziosi, si era altresì venuta a sviluppare un’eccezione difensiva da parte dei soggetti destinatari passivi della norma in forza della quale taluni interpreti giungevano a sostenere che, qualora il soggetto intermedio della filiera che aveva affidato i trasporti al vettore effettivo, non fosse a sua volta soggetto iscritto all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, non sarebbe stata esperibile in suo danno l’azione diretta.

L’eccezione, sollevata in molti giudizi, tra origine da un’interpretazione alquanto letterale e restrittiva dell’articolo 2 del D.lgs. 286/2005, che definisce vettore “l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada”.

Con un raffinato e condivisibile ragionamento, il Tribunale di Milano ha accolto la tesi che lo scrivente studio da sempre ha sostenuto sin dall’entrata in vigore dell’articolo 7 ter, vale a dire che l’accoglimento di tale eccezione comporterebbe un incomprensibile pregiudizio a sfavore proprio del vettore effettivo che ha materialmente reso le prestazioni e proprio a cui favore depone l’articolo.

Si legge infatti nella sentenza che “alla luce dell’interpretazione complessiva delle disposizioni poste dagli artt. 1 e ss d. lgs 286/2005, si ricava che la ratio legis delle disposizioni in esame, istitutive dell’azione diretta, è stata quella di tutelare il soggetto che ha materialmente eseguito il trasporto, mediante il sistema della responsabilità solidale, cioè consentendogli azione diretta per il pagamento del nolo verso il primo mittente e tutti i successivi mittenti della catena, a condizione che sia iscritto all’albo degli autotrasportatori di merci conto terzi. Il motivo di tale tutela è rinvenibile nella posizione di maggiore debolezza dell’esecutore materiale del trasporto, il quale, a differenza di tutti gli altri soggetti della catena del trasporto, ha impiegato materialmente risorse (lavorative o economiche) per l’esecuzione dello stesso, ed ha quindi diritto a ricevere il nolo più di tutti gli altri soggetti che di fatto hanno svolto un mera attività di intermediari.”

Ed ancora, prosegue il Giudicante, “non solo l’art. 7 ter d.lgs 286/2005 non prevede espressamente l’ulteriore condizione che anche il primo vettore e tutti gli eventuali successivi della catena debbano essere iscritti all’albo degli autotrasportatori per consentire l’azione diretta ma, a ben vedere, lo esclude. Difatti, il primo vettore e gli altri eventuali sub-vettori della catena del trasporto altro non sono, rispetto all’ultimo sub-vettore e materiale esecutore del trasporto, che sub-mittenti: l’art. 2 comma 1 lett. c) d.lgs 286/2005 non prevede quale condizione necessaria per qualificare un soggetto mittente che lo stesso sia iscritto all’albo ed anzi specifica che pure il soggetto che sia iscritto all’albo degli autotrasportatori e svolga attività di logista e spedizioniere può essere considerato un mittente verso cui è possibile esperire l’azione diretta da parte dell’ultimo sub-vettore della catena. In aggiunta, si osserva che interpretare l’art. 7 ter d. lgs 286/2005 nel senso proposto dalla convenuta significherebbe onerare l’ultimo sub-vettore di verifiche che esulano dalla sua sfera di controllo e conoscibilità e che non sarebbe quindi in grado di compiere; in altre parole, l’art. 7 ter, se interpretato nel senso indicato da Intals, determinerebbe discriminazioni irragionevoli tra sub vettori finali a seconda di circostanze estranee e non controllabili, con il rischio di vanificare la ratio di tutela sopra vista, vulnerando il diritto del sub-vettore finale senza alcun obiettiva ragione”, per poi concludere sostenendo che. “In definitiva, la disposizione non può che essere interpretata, in conformità all’art. 12 Preleggi ed al principio dell’interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che ha diritto all’azione diretta per il pagamento del nolo l’esecutore materiale del trasporto che sia iscritto all’albo degli auto trasportatori, a prescindere dall’iscrizione a tale albo dei restanti soggetti della catena, che sono tutti mittenti e sub-mittenti rispetto all’ultimo sub-vettore”.

Dall’analisi sopra delineata, emerge pertanto ulteriormente rafforzato il ruolo del vettore effettivo nell’esperimento dell’azione diretta, quale figura maggiormente debole ed esposta al più alto rischio di mancato pagamento lungo la filiera delle subvezioni, come del resto dichiaratamente voluto dalla ratio che ha portato il legislatore all’introduzione della norma.

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