20 Aprile 2024
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Superammortamento: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

thIl superammortamento, lo strumento fiscale introdotto con la legge di Stabilità 2016 e che di fatto sta fornendo un importante sostegno alla ripartenza del mercato dei veicoli commerciali e industriali, riceve nuovamente l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, che gli dedica la circolare n. 23/E (allegata). Ricordiamo infatti che con questa misura viene consentito l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e di conseguenza determina un maggiore sconto fiscale.

Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non rispetto all’Irap, può essere portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

Quindi, le imprese che hanno effettuato investimenti negli ultimi tre mesi del 2015, potranno cominciare ad apprezzare i primi benefici proprio nei versamenti in scadenza il prossimo 16 giugno 2016.

I beni superammortizzabili
Ma quali beni possono essere acquistati e superammortizzati? In generale tutti i beni materiali nuovi a patto che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare dell’Agenzia entra nel dettaglio e chiarisce tramite specifici esempi come calcolare il maggiore ammortamento deducibile e anche come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. Ovviamente tra questi beni vengono fatti rientrare anche i veicoli a motore, ma non soltanto quelli esclusivamente strumentali, ma anche quelli dati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta o quelli impiegati per scopi diversi e con deducibilità limitata.

Da segnalare che la circolare specifica che quando il costo unitario dei beni non supera i 516,46 euro, il fisco consente di dedurre integralmente la spesa nell’esercizio in cui viene sostenuta.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate argomenta che, siccome la maggiorazione del 40% opera soltanto rispetto alla determinazione delle quote di ammortamento, non influisce sul limite di 516,46 euro previsto dall’art. 102, co. 5, TUIR. Di conseguenza la possibilità di dedurre integralmente nell’esercizio in cui il bene viene acquistato non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi la soglia di 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%.

Chi può accedere
Al beneficio possono accedere tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Quindi pure i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni, anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità. Restano escluse invece le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, in quanto per esse il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

Tratto da: http://www.uominietrasporti.it/notizie_dettaglio.asp?id=5497

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