18 Marzo 2024
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Covid-19, Cura Italia: Istruzioni per la Cassa Integrazione per le imprese di autotrasporto

Il decreto legge Cura Italia prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza Covid-19:

Una di queste è la cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari.

Analizziamo la misura e le istruzioni operative partendo da chi può fare domanda:
– imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
– cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
– imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
– cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
– imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
– imprese addette all’armamento ferroviario;
– imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
– imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
– imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
– imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.


La domanda può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la causale denominata “Covid-19 nazionale”. Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza Covid-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale.

Quali sono le agevolazioni:
– Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
– Non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile; limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili.
– I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
– Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
– Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cigs e accedere alla Cigo, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la Cigo richiesta in via diretta. Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della Cigo, la cassa integrazione in deroga.

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su Uniemens sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

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