19 Marzo 2024
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Ticket Licenziamento: Le novità legislative sul contributo NASpl

Il ticket licenziamento è quel contributo che il datore deve versare all’INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASpI. Questa misura riguarda sia le aziende private che quelle pubbliche.

Con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 l’INPS ha aggiornato l’importo massimo della NASpI per il 2023. Ma cosa cambia? Quando è dovuto e come si calcola il contributo NASpI? Scopriamo le principali novità.

Il ticket licenziamento (introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012), oltre che per i licenziamenti, è dovuto in caso di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
  • risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
  • risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Il contributo “ticket licenziamento” è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

Il suo importo è adeguato annualmente sulla base dei dati dell’inflazione, in quanto legato al trattamento di disoccupazione. Il contributo si calcola sul massimale di retribuzione riferito alla prima fascia di importo della NASpI, che per il 2023 è pari a € 1.470,99. In virtù di ciò, il ticket licenziamento 2023 ammonta a € 603,10 annuali (41% dell’importo massimo del trattamento di NASpI), per un importo massimo pari a € 1.809,3 per il triennio di anzianità.

La quota mensile per l’anzianità inferiore a 12 mesi è pari a € 50,26.

Per i licenziamenti collettivi nei quali si utilizza la percentuale dell’82% rispetto al massimale, il valore del ticket è pari a:

  •  1.206,21 euro (valore mensile € 100,51) per anzianità superiore a 12 mesi e
  •  3.618,63 euro per anzianità pari o superiore a 36 mesi.

Per il calcolo dell’importo del contributo bisogna considerare che:

  • l’importo non è collegato alla retribuzione individuale ma è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro;
  • se la prestazione lavorativa è stata inferiore all’annualità il ticket va riparametrato in base agli effettivi mesi di lavoro;
  • va considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni ma i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo devono essere considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate.

Come reso noto dall’INPS, sono emersi numerosi errori delle aziende nel calcolo del ticket, a causa di un’errata valorizzazione del massimale annuo ASpI/NASpI.

Ciò ha causato in alcune circostanze il pagamento di “importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI”. Al contrario, per “le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, invece, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto”.

Tenuto conto delle discordanze citate, l’INPS fornirà con apposito messaggio le indicazioni operative per regolarizzare i periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare numero 137, coincidente con il 17 settembre 2021, in modo tale da permettere alle aziende di:

  • recuperare gli importi versati in eccedenza;
  • corrispondere le eventuali differenze rispetto a quanto già pagato a titolo di ticket ASpI/NASpI.

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