28 Marzo 2024
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Veicoli immatricolati all’estero: tutte le novità introdotte dalla Legge Europea 2019-2020

Nei giorni scorsi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge europea 2019-2020 che introduce alcune novità nell’attuale ordinamento nazionale. Novità che entreranno in vigore dal prossimo 18 marzo.


Alcune di queste riguardano il Codice della Strada.
In particolare, sono stati modificati alcuni articoli delle “Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero”.
Il nuovo articolo 93-bis stabilisce che il proprietario di un veicolo con targa estera che abbia acquisito la residenza in Italia è obbligato a re-immatricolare il veicolo entro 3 mesi dall’acquisizione della residenza.


Inoltre, un soggetto residente in Italia che circoli con un autoveicolo immatricolato all’estero senza esserne il proprietario deve tenere a bordo un documento sottoscritto dall’intestatario che attesti il titolo e la durata della disponibilità del mezzo.
Nel caso in cui la disponibilità superi i 30 giorni, è necessaria la registrazione al PRA.

Per quel che riguarda l’articolo 132 (relativo alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia) si prescrive che – al di fuori dei casi già considerati dall’articolo 193 bis – gli autoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di 1 anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.


Gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi invece a circolare per la durata del mandato.
Delle violazioni commesse risponde in solido la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, a meno che non provi che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.

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