Camion fermi senza documentazione autotrasporto internazionale
La Legge di Stabilità 2016, approvata definitivamente dal Senato il 22 dicembre 2015, reintroduce per gli autotrasporti internazionali l’obbligo di esibire la documentazione relativa al trasporto stesso.
Questo provvedimento serve per migliorare i controlli sulla regolarità dei trasporti internazionali e delle attività di cabotaggio stradale svolte dai vettori stranieri in territorio italiano. Durante i controlli su strada, gli autisti dovranno esibire la prova documentale di essere entrati in Italia svolgendo un trasporto internazionale, mostrando un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalle normativa internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale) o nazionale. Se ciò non avviene, la norma prevede sia una sanzione amministrativa, sia il fermo del veicolo.
Il fermo cessa quando il vettore presenta la documentazione richiesta. In questo periodo, è affidato in custodia, a spese dell’impresa responsabile della violazione, ai soggetti che ne sono autorizzati. Per attuare le sanzioni e il fermo, la Legge si riferisce agli articoli 214 e 207 del Codice della Strada.
Se l’impresa di autotrasporto fornisce la prova documentale richiesta (ma non presente in cabina) entro 60 giorni dal controllo, subisce una multa da 400 a 1200 euro. Se la documentazione è incompleta o non viene fornita, la multa sale da 2000 a 6000 euro. Ulteriori sanzioni, ossia quelle previste dal primo e secondo comma dell’articolo 46 della Legge 298/1974, si applicano se la mancanza di documentazione non permette di accertare la regolarità del trasporto internazionale. Il pagamento di queste sanzioni deve avvenire sul posto nelle mani dell’agente accertatore o tramite una specifica cauzione, altrimenti scatta il fermo del veicolo fino a 60 giorni.