28 Marzo 2024
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Conversione patenti estere: i chiarimenti della Motorizzazione

Lo scorso 26 settembre con una circolare, la Direzione Generale per la Motorizzazione del Mims ha fornito alcuni chiarimenti sulla prova di guida dopo la conversione di una patente rilasciata da un altro Paese Ue o dello Spazio economico europeo.

Alcune patenti prevedono scadenze superiori a quelle previste dalla norma italiana o addirittura una validità illimitata o, ancora, possono non prevedere alcuna riduzione della  durata al compimento di una determinata età del titolare.

In caso di patente con durata superiore a quella italiana o non ridotta in base dell’età, si può circolare in tutto il territorio Ue e dello Spazio economico europeo fino alla scadenza della patente stessa anche in Italia, anche se ha acquisito nel nostro Paese la residenza anagrafica o normale. Una volta scaduta, decorre il quinquennio utile per l’esperimento di guida.

Per le patenti che hanno, invece, una durata illimitata, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia, è necessario far convertire la propria patente. In questo caso, dal giorno successivo al compimento dei due anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia scattano i 5 anni dalla scadenza della patente.

Per le patenti con durata non coerente con le disposizioni della direttiva Ue di riferimento – che prevede fra le altre cose che a partire dal 19 gennaio 2013 le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni – i 5 anni scattano dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo di validità riconoscibile in Italia. Ciò vuol dire che per chi aveva la residenza anagrafica o normale in Italia al 19/01/2013, la patente estera è scaduta al 19/01/2015; per i residenti (in via normale o anagrafica) in data successiva al 19/01/2013, la patente estera scade trascorsi due anni dall’acquisizione di tale residenza.

Per procedere all’esperimento di guida è necessario convertire la patente estera; il titolare dovrà chiedere di sottoporsi alla prova prima della materiale consegna della patente italiana.

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