1 Maggio 2024
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Covid-19, Autotrasporto: Proroga DURC e contributi Inps

In tale fascia temporale la scadenza non può essere addotta dal committente come valida ragione per non procedere al pagamento dei viaggi eseguiti.

Arrivano i chiarimenti Inps, con messaggio n.1374 del 25 marzo 2020, circa la proroga per la validità del DURC e la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, disposte dal Decreto “Cura Italia”. 

Con il messaggio l’Istituto fornisce ulteriori istruzioni operative, rispetto a quanto già disposto con la circolare n. 37/20, e ricorda che sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale della sospensione, previsto dal 23 febbraio e fino al 30 aprile per i comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (zona rossa Lombardia e Veneto); dal 2 marzo e fino al 30 aprile per il settore turistico e alberghiero. Inoltre, che il D.L. n.18/2020 ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestici in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (il termine di ripresa del versamento è fissato al 10 giugno 2020). Dunque, durante tale periodo, la domanda di rateazione dovrà avere ad oggetto tutte le esposizioni debitorie maturate alla data della domanda stessa.

Per quel che riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva online, l’Inps precisa che l’articolo 103 del decreto “Cura Italia” prevede che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Il DURC, come comunicato dall’Ufficio legislativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 marzo 2020, si intende incluso tra i documenti di cui alla sovraesposta disposizione. Pertanto, i Documenti attestanti la regolarità contributiva che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

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