27 Luglio 2024
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Fatturazione Elettronica: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n.389 fornita a seguito di interpello, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla data della fattura elettronica per le prestazioni di servizi da riportare nel campo “DATA” della sezione “DATI GENERALI” del file .xml da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI).

Le Entrate, accogliendo i suggerimenti pervenutegli dal mondo imprenditoriale, ha stabilito che la fattura differita, emessa per più operazioni eseguite nello stesso mese solare per conto dello stesso committente, può riportare, in via convenzionale, la data di fine mese anche quando questa non coincida con quella dell’ultima operazione presente in fattura.

Come enunciato nella nota, a fronte di più operazioni effettuate in date diverse (ad esempio 10, 20 e 28 settembre), il contribuente può riportare nel campo “data documento” del file .xml:

  • Un giorno qualsiasi compreso tra il 28 settembre (data dell’ultima operazione) e il 15 ottobre 2019 (termine ultimo per l’invio allo SdI);
  • La data di una delle tre operazioni, preferibilmente la terza (28 settembre);
  • La data di fine mese (30 settembre), con invio della fattura allo SdI da eseguire entro il 15 ottobre ed Iva che confluirà nel calcolo della liquidazione del mese di settembre 2019.

Sempre nella stessa nota, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sull’utilizzo improprio della fatturazione differita.

Più nello specifico, le Entrate hanno affermato che per le fatture riepilogative mensili, emesse per prestazioni di servizi non ancora pagate, (situazione prevista dall’interpello e non lontana da quanto si verifica anche nel settore dell’autotrasporto) non è esatto parlare di fatturazione differita; si tratta piuttosto di una “fattura che documenta più prestazioni rese nel mese il cui momento impositivo (vale a dire quello nel quale la prestazione si considera effettuata e l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file”.

Per tornare all’esempio precedente (3 operazioni Iva eseguite per lo stesso cliente nel mese di settembre, con pagamento previsto dopo l’emissione del documento fiscale), le Entrare hanno affermato che:

  • La fattura datata 30 settembre deve essere inviata allo SdI entro il 12 ottobre (nel termine previsto per la fatturazione immediata – 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, invece del termine più lungo del 15 ottobre applicabile alla fatturazione differita) con l’Iva che concorrerà alla liquidazione del mese di settembre;
  • Nella fattura datata 1°ottobre e trasmessa il 13 dello stesso mese (quindi nei 12 giorni stabiliti per l’invio delle fatture immediate) l’Iva confluirà nella liquidazione di ottobre 2019.

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