HVO e Bio diesel: estesi i contributi e i bonus trasporti, codici e istruzioni operative
Sono perfettamente equiparabili, ai fini dei contributi e dei bonus trasporti previsti dalle attuali norme sull’autotrasporto italiano i carburanti di sintesi e biologici come il gasolio HVO e il bio diesel.
L’Agenzia delle dogane ha istituito nuovi codici per identificare e distinguere contabilmente i prodotti energetici alternativi dal carburante tradizionale.
Gli esercenti depositi o impianti, che detengono e movimentano gasoli paraffinici da sintesi o da idrotrattamento, sono tenuti a richiedere l’aggiornamento della licenza d’esercizio all’ufficio delle dogane competente e a utilizzare i nuovi Cadd, già attivi in ambiente di esercizio, anche nella compilazione dei relativi documenti di accompagnamento, adeguandosi alle nuove disposizioni entro il 1° dicembre 2023.
Ciascuna tipologia di gasolio paraffinico, precisa l’Agenzia delle dogane, ai fini fiscali, forma oggetto di separata contabilizzazione, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato.
L’Agenzia ricorda che il trattamento specifico sul gasolio commerciale nonché delle altre agevolazioni per il gasolio, si applicano anche ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati in sostituzione del gasolio commerciale “tradizionale”.
L’Agenzia delle Dogane, in relazione ai quesiti applicativi nel frattempo intervenuti, ha fornito poi alcuni chiarimenti operativi.
Le istruzioni per l’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil)
L’Agenzia fornisce alcune istruzioni operative, in particolare per l’unica tipologia di gasolio HVO relative a:
- Le modalità di tenuta dei registri di c/s in forma cartacea una volta presentata la documentazione per l’aggiornamento della licenza fiscale di esercizio,ù
- L’aggiornamento della licenza per gli impianti di distribuzione stradale non presidiati (cd. ghost station) che erogano HVO;
- Le modalità di separata contabilizzazione dell’HVO;
- L’obbligo dell’esercente impianto di distribuzione stradale di trasmissione del prospetto riepilogativo di cui all’art.25, comma 4-bis del TUA;
- Le modalità di trasmissione per i depositi fiscali o commerciali in cui erano separatamente detenuti entrambi i prodotti energetici separando la giacenza contabile di tale prodotto energetico da quella del predetto gasolio.