Parte la ZES del Mezzogiorno. Dal 12 giugno 2024 le domande, bonus per 1,8 Miliardi di Euro.
Si è sbloccato il credito d’imposta per le aziende che investono nella Zona Economica Speciale ZES unica del Mezzogiorno.
Questo intervento ZES, del valore di 1,8 miliardi di euro, è stato stanziato con il decreto Sud dello scorso settembre. Nelle scorse ore il ministro dell’Economia ha firmato il decreto attuativo della misura, adottata dal Ministero per gli Affari Europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr, con la concertazione del Mef. Dal 12 giugno al 12 luglio, le aziende interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste fino al 15 novembre, termine ultimo per accedere all’incentivo.
Il credito d’imposta è disponibile per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, sia già operative che nuove nella ZES unica, per investimenti iniziali tra 200mila euro e 100 milioni, come definiti dal Regolamento Ue 651/2014. Sono agevolati l’acquisto o il leasing di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture nuove, l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, entro il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il perimetro geografico include le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e quelle della regione Abruzzo individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito d’imposta varia a seconda delle regioni ZES, delle dimensioni dell’impresa e dell’entità dell’investimento. Nelle regioni Calabria, Campania e Puglia, il credito è pari al 40% degli investimenti ammissibili; in Basilicata, Molise e Sardegna al 30%; in Abruzzo al 15%. C’è una deroga speciale con incentivo al 50% per due aree ZES specifiche, Taranto in Puglia e il Sulcis in Sardegna, interessate dal programma Just Transition Fund finanziato con fondi europei. Per i progetti superiori a 50 milioni, l’incentivo ZES deve essere calcolato secondo la metodologia dell’”importo di aiuto corretto” del regolamento UE 651/2014. Il credito d’imposta ZES non sarà cumulabile con quello del programma Transizione 5.0, ma è prevista la cumulabilità con altri incentivi non considerati aiuti di Stato e con aiuti de minimis, a condizione che il cumulo non superi l’intensità di aiuto più elevata consentita dalle norme UE.