2 Maggio 2024
News

Albo Autotrasporto: cosa rischia l’impresa non in regola?

Il Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, Vito Di Santo, e il presidente del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, Enrico Finocchi, hanno inviato una circolare alle Direzioni Generali Territoriali e alle Regioni/Province autonome fornendo agli Uffici della motorizzazione indicazioni sui provvedimenti da adottare nei confronti di quelle imprese non risultano in regola.

Il Comitato Centrale dell’Albo ha infatti avviato verifiche di regolarità su un primo cluster composto da 21.598 imprese che risultano senza veicoli e su parte di un secondo cluster di 29.712 imprese che risultano non in regola con il contributo di iscrizione all’Albo per almeno uno degli anni 2018-2019-2020-2021-2022.

Le irregolarità riscontrate sono state classificate in diverse categorie.

Imprese che non hanno versato il contributo Albo per alcuni o tutti i veicoli

Per tali imprese, in assenza di altre irregolarità, è previsto, previa diffida, il procedimento di sospensione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi dell’art. 19, comma 1, numero 3), della L. 298/74.

Imprese che non hanno fornito la documentazione necessaria a confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e/o idoneità professionale

Per tali imprese è richiesto di verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale in capo alle stesse.

Imprese cancellate dalla CCIAA, liquidate e in liquidazione.

Per tali imprese è previsto il procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi dell’art. 20, comma 1, numeri 2) e 4), della L. 298/74, e dell’art. 13 reg. (CE) 1071/2009.

Imprese fallite/assoggettate a liquidazione giudiziale

Per tali imprese è previsto il procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi dell’art. 20, comma 1, numero 2), della L. 298/74 e dell’art. 13 reg. (CE) 1071/2009.

Imprese in fallimento/in liquidazione giudiziale

Per tali imprese è previsto il procedimento di sospensione ed eventuale successivo avvio del procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi dell’art. 19, comma 1, numero 1), della L. 298/74 e dell’art. 13 reg. (CE) 1071/2009, previa verifica della conclusione della procedura fallimentare da parte dell’Ufficio della Motorizzazione Civile competente.

Imprese che non hanno dato riscontro all’avviso di avvio del procedimento di verifica nei termini concessi.

Per tali imprese, che in realtà hanno natura residuale rispetto alle categorie indicate sopra, è previsto, in ragione della tipologia di irregolarità riscontrata, l’avvio del procedimento di sospensione ed eventuale successivo avvio del procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 298/74, e dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 1071/2009, ove non avessero già provveduto a consegnare idonea documentazione presso gli Uffici o richiesto la sospensione dall’Albo direttamente all’Ufficio della Motorizzazione Civile.

Imprese che non hanno sanato tutte le irregolarità riscontrate

Anche per tali imprese, aventi natura residuale rispetto alle categorie indicate sopra, è previsto, in ragione della tipologia di irregolarità riscontrata, l’avvio del procedimento di sospensione ed eventuale successivo avvio del procedimento di cancellazione dell’impresa dal REN e dall’Albo, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. 298/74, e dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 1071/2009, ove non avessero già provveduto a consegnare idonea documentazione presso gli Uffici o richiesto la sospensione dall’Albo direttamente all’Ufficio della Motorizzazione Civile.

La circolare precisa che prima di avviare gli opportuni procedimenti, sarà cura degli Uffici della Motorizzazione Civile verificare che l’impresa non abbia provveduto a presentare, nel frattempo, una richiesta formale di cancellazione dall’Albo, in tal caso potrà procedere ad emanare il provvedimento di cancellazione su istanza volontaria, ai sensi dell’art. 20 comma 1, numero 1), della L. 298/74, e dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 1071/2009.

In tema di comunicazione di avvio del procedimento la circolare sottolinea che “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall’amministrazione”.

In tali casi l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente potrà valutare quindi di utilizzare una comunicazione massiva, tramite pubblicazione sul sito dell’Albo degli Autotrasportatori e sul Portale dell’Automobilista. Stessa cosa per la comunicazione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Albo e dal REN.

Infine, con riferimento a tutte le imprese che hanno correttamente sanato la loro posizione caricando sull’applicativo informatico la documentazione a superamento delle irregolarità e per le quali è stata chiusa positivamente la procedura di verifica, verranno fornite ulteriori indicazioni.

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