PATENTE A PUNTI: PER LA CASSAZIONE NON SUSSISTE UN OBBLIGO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI DI COMUNICARE ALL’INTERESSATO EVENTUALI DECURTAZIONI O SOTTRAZIONI.
Con sentenza n. 18174 del 16 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha statuito che il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, “non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti”.
E’ onere, quindi, del soggetto attivarsi, informandosi adeguatamente sul punto, in modo che possa evitare l’adozione di provvedimenti di revisione del proprio titolo di abilitazione alla guida.
La Corte ha, altresì, precisato che, ai fini dell’iscrizione da parte del privato ai corsi di recupero dei punti persi, non v’è un diritto dello stesso alla previa comunicazione dell’avvenuta decurtazione dei punti, in quanto, per recente giurisprudenza, le norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 s.m.i., in particolare gli artt. 7 e 8 (quest’ultimo in tema di comunicazione di avvio di un dato procedimento amministrativo), non trovano applicazione nella materia de qua.
DI: AVV. ROBERTO SPOSATO